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Sez. U, Sentenza n. 5376 del 23/10/1984 (Rv. 437085 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - DECADENZA - IN GENERE - MARCHIO - DECADENZA DEL BREVETTO PER MARCHIO D'IMPRESA, AI SENSI DELL'ART. 41 N. 1 R.D. N. 929 DEL 1942 - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437085-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - DECADENZA - IN GENERE - MARCHIO - DECADENZA DEL BREVETTO PER MARCHIO D'IMPRESA, AI SENSI DELL'ART. 41 N. 1 R.D. N. 929 DEL 1942 - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La decadenza del brevetto per marchio d'impresa, ai sensi dell'art. 41 n. 1 del R.d. 21 giugno 1942 n. 929, per il caso in cui esso "sia divenuto denominazione generica di un prodotto", si verifica per il fatto obiettivo e nel momento dell'avvenuta volgarizzazione, la quale consiste nell'acquisizione nel linguaggio comune, come rappresentativa del tipo di prodotto, indipendentemente dal concorso dell'inattività del titolare del brevetto ed in esito ad un processo svoltosi nell'ambiente sociale, dell'espressione oggetto del marchio, ovvero costituente un elemento del medesimo. La suddetta decadenza, pertanto, non può essere affermata per il mero fatto che quella espressione sia stata usata da altri imprenditori, per individuare, da sola o con altri elementi, i loro prodotti, ove non risulti che tale iniziativa abbia indotto detto mutamento nel linguaggio usuale della comunità. (nella specie, con riguardo ai marchi "seven up" e "7 up", inerenti a bibite analcoliche, la S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha cassato la pronuncia dei giudici del merito, che aveva ritenuto la decadenza del brevetto per il solo fatto che altri produttori di analoghe bevande avevano usato la parola "up" come elemento per la loro designazione, assieme ad altri vocaboli). (V 5833/78, mass n 395659).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)