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Sez. L, Sentenza n. 28 del 10/01/1990 (Rv. 464749 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI FINE SERVIZIO - INTERESSI CORRISPETTIVI E INTERESSI MORATORI - DECORRENZA RISPETTIVA - CREDITO DETERMINATO DALLA MAGGIORE INCIDENZA DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - OBBLIGO DEGLI INTERESSI - SOPPRESSIONE EX ART. 23 DEL D.L. N. 359 DEL 1987 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464749-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI FINE SERVIZIO - INTERESSI CORRISPETTIVI E INTERESSI MORATORI - DECORRENZA RISPETTIVA - CREDITO DETERMINATO DALLA MAGGIORE INCIDENZA DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - OBBLIGO DEGLI INTERESSI - SOPPRESSIONE EX ART. 23 DEL D.L. N. 359 DEL 1987 - ESCLUSIONE.*

Il credito concernente l'indennità premio di servizio, dovuta dall'i.N.A.D.e.L. agli ex dipendenti degli enti locali, non produce interessi corrispettivi prima dell'emissione del mandato di pagamento (che ne segna la liquidità e l'esigibilità), ma comporta l'Obbligo dell'ente debitore di corrispondere gli interessi moratori ai sensi del primo comma dell'art. 1224 cod. civ. (salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi del secondo comma dello stesso articolo), con decorrenza, in applicazione dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, dallo scadere del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto dell'interessato, la quale coincide con il collocamento a riposo del medesimo; né, ove si tratti di credito determinato dalla maggiore incidenza dell'indennità integrativa speciale, la debenza degli interessi (con la decorrenza predetta) può trovare ostacolo nella disposizione del quarto comma dell'art. 23 del d.l. 31 agosto 1987 n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987 n. 440, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 1060 del 1988, dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi". (V 2826/89, mass n 463072; (V 1115/89, mass n 462045; (V 3469/88, mass n 458819; (V 2464/88, mass n 458236).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 23 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST., Legge 07/07/1989 num. 299 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)