Sez. L, Sentenza n. 3892 del 03/07/1984 (Rv. 435836 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI.*
Per stabilire in concreto l'esistenza della giusta causa di licenziamento non è sufficiente rilevare che un determinato fatto sia in astratto obiettivamente idoneo a ledere in qualche modo il vincolo di fiducia tra le parti del rapporto di lavoro, occorre, invece, accertare in concreto se, in relazione alla natura e alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava, la specifica Mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie in relazione alle particolari circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere, ai suoi motivi e ai suoi effetti e all'intensità dello elemento intenzionale o colposo postovi dall'agente, risulti, oggettivamente e soggettivamente, tale da ledere gravemente, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel proprio dipendente in quel particolare rapporto. (Conf 514/78, mass n 389817, prima parte; (Conf 2689/77, mass n 386343).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)