Sez. 1, Sentenza n. 7737 del 19/12/1986 (Rv. 449712 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - IMMOBILE COSTRUITO IN VIOLAZIONE DELLE NORME EDILIZIE - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO O REVOCA DELL'ESENZIONE VENTICINQUENNALE - SEMPLICE RICHIAMO ALL'ART. 15 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - IMMOBILE COSTRUITO IN VIOLAZIONE DELLE NORME EDILIZIE - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO O REVOCA DELL'ESENZIONE VENTICINQUENNALE - SEMPLICE RICHIAMO ALL'ART. 15 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
Il provvedimento dell'amministrazione finanziaria di diniego o revoca dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito di un fabbricato, per essere stato l'immobile costruito in violazione delle norme edilizie, ai sensi dell'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765, non assolve l'Obbligo della motivazione, quando si limiti a richiamare la citata norma, senza indicare gli Atti in base ai quali l'autorità comunale ha accertato e contestato al suo autore l'infrazione edilizia. (V 1322/86, mass n 444761; (V 2085/85, mass n 439995; (V 2650/84, mass n 434665).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)