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Sez. U, Sentenza n. 1609 del 08/05/1976 (Rv. 380373 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLERIA E CANCELLIERI - IN GENERE - UFFICI - AUSILIARI - AMANUENSI - COMPITI - DIVIETO DI LAVORI DIVERSI DALLA COPIATURA - FINALITA - INOSSERVANZA DEL DIVIETO - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CANCELLERIA - TUTELABILITA DEL RELATIVO LAVORO - ESCLUSIONE - ESPLETAMENTO DI ATTIVITA DI ESECUZIONE E D'ORDINE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - INSUSSISTENZA - TUTELA EX ART 2126 COD CIV - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1976-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380373-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLERIA E CANCELLIERI - IN GENERE - UFFICI - AUSILIARI - AMANUENSI - COMPITI - DIVIETO DI LAVORI DIVERSI DALLA COPIATURA - FINALITA - INOSSERVANZA DEL DIVIETO - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CANCELLERIA - TUTELABILITA DEL RELATIVO LAVORO - ESCLUSIONE - ESPLETAMENTO DI ATTIVITA DI ESECUZIONE E D'ORDINE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - INSUSSISTENZA - TUTELA EX ART 2126 COD CIV - CONFIGURABILITA.*

Il divieto di adibire gli amanuensi delle cancellerie giudiziarie a lavori diversi dalla semplice copiatura (art 99 RDL 8 maggio 1924, n 745), che esprime l'esigenza di riservare ai funzionari debitamente investiti delle funzioni pubbliche l'esplicazione di compiti e mansioni inerenti al loro Esercizio, va interpretato con riguardo alla concreta organizzazione degli uffici di cancellerie e dello ordinamento del personale ad essi preposto, che presentano una stratificazione di funzioni e mansioni ed una corrispondente diversita e pluralita di attribuzioni, cui corrispondono altresi distinte carriere del personale addetto. Pertanto, l'eventuale infrazione di tale divieto, con l'adibizione dell'amanuense a lavori diversi da quello di copiatura, va riguardata con riferimento alla qualita del lavoro concretamente svolto: ne consegue che, mentre resta sfornita di qualsiasi tutela l'attivita esplicata dall'amanuense nell'Esercizio delle funzioni tipiche e piu delicate del cancelliere, non altrettanto puo dirsi quando i compiti a lui affidati siano di mera esecuzione e d'ordine. In tal caso si realizza una situazione che - pur essendo chiaramente illegale e fonte di responsabilita per coloro che l'abbiano determinata - non assume tuttavia quelle caratteristiche di illiceita che sottraggono il lavoro prestato a qualsiasi tutela: pertanto il rapporto intercorso tra l'amanuense e la pubblica amministrazione, benche inidoneo a configurare un rapporto di pubblico impiego, e del tutto invalido sotto il profilo della stretta legalita, spiega tuttavia una residua efficacia di ordine patrimoniale nel campo del diritto privato, ai sensi dell'art 2126 cod civ. (V 141/58; (V 1469/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Regio Decr. Legge 08/05/1924 num. 745 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)