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Sez. 1, Sentenza n. 2713 del 18/12/1970 (Rv. 349174 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349174-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'ammissione di una consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e la utilita di disporre la consulenza rientra nella valutazione discrezionale dello stesso giudice di merito, insindacabile in Cassazione. (V 3013'68 massima n 335861).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)