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Sez. 2, Sentenza n. 2632 del 16/07/1969 (Rv. 342259 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - LIMITI - IMMUTABILITA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO - DECISIONE IMPLICITA DELLE QUESTIONI NON DEDOTTE O NON RILEVATE D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1969-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342259-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - LIMITI - IMMUTABILITA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO - DECISIONE IMPLICITA DELLE QUESTIONI NON DEDOTTE O NON RILEVATE D'UFFICIO.*

Il giudice di rinvio rimane vincolato dalla sentenza di annullamento, in relazione non solo al principio di diritto affermato, ma anche ai presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nelle pregresse fasi di merito, al pari delle questioni che avrebbero dovute essere proposte dalle parti o sollevate di ufficio, quale presupposto logico e giuridico della pronuncia. (V 2912/67 mass n 330565 2146/67 mass n 329290 399/67 mass n 326312 612/66 mass n 321216).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)