Sez. 2, Sentenza n. 3104 del 02/11/1971 (Rv. 354429 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - PRESUPPOSTI DI FATTO IMPLICITAMENTE ACCERTATI IN PRECEDENZA E QUESTIONI PROPONIBILI O RILEVABILI D'UFFICIO - EFFETTO VINCOLANTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - PRESUPPOSTI DI FATTO IMPLICITAMENTE ACCERTATI IN PRECEDENZA E QUESTIONI PROPONIBILI O RILEVABILI D'UFFICIO - EFFETTO VINCOLANTE.*
La sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio non solo in relazione al principio di diritto affermato, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nelle pregresse fasi di merito al pari delle questioni che avrebbero potuto essere proposte dalle parti o sollevate di ufficio quale presupposto logico e giuridico della pronuncia medesima. (Conf 2632'69, mass n 342259).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)