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Sez. 2, Sentenza n. 3027 del 30/12/1967 (Rv. 330761 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - CONTESTAZIONE DELL'INOSSERVANZA DI UNA NORMA COLLETTIVA - POTERI DEL GIUDICE - CONTRATTO COLLETTIVO PER I METALMECCANICI.*
Stato
decisa il 1967-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330761-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - CONTESTAZIONE DELL'INOSSERVANZA DI UNA NORMA COLLETTIVA - POTERI DEL GIUDICE - CONTRATTO COLLETTIVO PER I METALMECCANICI.*

Il giudice di merito, in tema di licenziamento in tronco, se e stata contestata in maniera specifica la violazione di una data norma di un contratto collettivo (nella specie dell'art. 28 del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dell'industria metalmeccanica stipulato il 21 giugno 1956 che prevede una causa di licenziamento in tronco il grave nocumento materiale e morale, azioni costituenti delitto in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro) deve limitare la propria indagine all'accertamento di quei fatti che possono integrare una delle ipotesi contemplate come legittimanti il licenziamento in tronco.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 20/01/1956 num. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)