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Sez. 1, Ordinanza n. 516 del 04/06/1998 (Rv. 516053 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI | Subordinazione del ricorso per cassazione al giudizio di revocazione - Portata - Conseguenze - Coeva proposizione di ricorso per cassazione e di ricorso per revocazione - Cassazione con rinvio della sentenza sulla revocazione - Ricorso per cassazione contro la sentenza di merito - Nuova sospensione.
Stato
decisa il 1998-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516053-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI

La subordinazione del ricorso per cassazione al giudizio di revocazione comporta che qualora siano state proposte impugnazioni contro la sentenza di merito e la sentenza emessa nel giudizio di revocazione, debba essere esaminato per primo il ricorso proposto contro la sentenza emessa in sede di revocazione, con la conseguenza che in caso di accoglimento rivive la causa di sospensione prevista dall'art. 398, ult. comma, cod. proc. civ., pur dopo la modifica introdotta dall'art. 68 legge 26 novembre 1990 n. 353, con nuova sospensione del giudizio di cassazione fino alla comunicazione della sentenza emessa dal giudice di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 403, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)