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Sez. 1, Sentenza n. 111 del 09/01/2004 (Rv. 569325 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE | Giudizi iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995 - Art. 14, legge n. 218 del 1995 - Dovere del giudice italiano di accertare di ufficio la legge straniera - Esclusione - Onere a carico della parte interessata di allegare la normativa straniera invocata - Sussistenza - Inosservanza - Applicazione della normativa italiana - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569325-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE

In materia di conoscenza da parte del giudice italiano del diritto straniero, ai giudizi iniziati anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 218 del 1995, in virtù dell'art. 72, non si applica il principio stabilito dall'art. 14 della medesima legge, secondo il quale è compito del giudice accertare il contenuto delle norme straniere applicabili alla fattispecie, avvalendosi, eventualmente, di informazioni acquisite attraverso il Ministero della giustizia; pertanto, in detti giudizi grava sulla parte che chiede l'applicazione di una legge straniera l'onere di indicarla e di produrre la documentazione relativa e, in mancanza, il giudice, se non sia in grado di avere diretta conoscenza della normativa straniera sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti o per propria diretta conoscenza, deve applicare le leggi italiane.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)