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Sez. 3, Sentenza n. 7250 del 29/03/2006 (Rv. 587990 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE | Giudizi iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995 - Previsione contenuta nell'art. 14 di detta legge - Dovere del giudice italiano di accertare d'ufficio la legge straniera - Esclusione - Onere a carico della parte interessata di allegare la normativa straniera invocata - Sussistenza - Inosservanza - Applicazione della normativa italiana - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587990-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE

In materia di conoscenza da parte del giudice italiano del diritto straniero, ai giudizi iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995, in virtù dell'espressa previsione contenuta nell'art. 72, non si applica il principio stabilito dall'art. 14 della medesima legge, secondo il quale è compito del giudice accertare il contenuto delle norme straniere applicabili alla fattispecie, avvalendosi, eventualmente, di informazioni acquisite attraverso il Ministero della Giustizia. Per i giudizi iniziati in epoca antecedente alla vigenza della suddetta legge continua a trovare applicazione il principio secondo cui, qualora una parte invochi in suo favore l'applicazione di una legge straniera, deducendone la diversità rispetto a quella italiana, la stessa, tuttavia, deve provvedere ad indicare quale sia e attivarsi per fornire tutta la documentazione in modo da porre il giudice nella condizione di formare il proprio convincimento in ordine all'applicazione della diversa disciplina. Pertanto, in difetto di tale allegazione, se il giudice non sia in grado di avere diretta conoscenza della normativa straniera sulla base degli elementi acquisiti agli atti, o per propria nozione, egli deve far riferimento alle leggi italiane.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)