diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1521 del 18/05/1972 (Rv. 358208 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITU IN LUOGO DIVERSO - AGGRAVAMENTO DELLA SERVITU - MAGGIORE ONEROSITA DELLA SERVITU - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1972-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358208-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITU IN LUOGO DIVERSO - AGGRAVAMENTO DELLA SERVITU - MAGGIORE ONEROSITA DELLA SERVITU - DIFFERENZE.*

La nozione dell'aggravamento del fondo servente ad opera del proprietario del fondo dominante, vietato dall'art 1067 cod civ non coincide con quella della sopravvenuta maggior onerosita dell'Esercizio della servitu che, ai sensi dell'art 1068 cod civ, consente al proprietario del fondo servente di offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo diverso egualmente comodo per l'Esercizio dei suoi diritti. Infatti, mentre l'aggravamento vietato dall'art 1067 cod civ deriva dal compimento, da parte del proprietario del fondo dominante, di innovazioni che costituiscono un ampliamento del contenuto originario della servitu prediale, la maggior gravosita dell'Esercizio di questa, prevista dall'art 1068 cod civ puo dipendere o da un fatto estraneo all'attivita dei proprietari dei due fondi, o dalla utilizzazione che il proprietario di quello servente intenda fare del proprio fondo, ovvero, da un piu inteso Esercizio della servitu ad opera del proprietario del fondo dominante, Esercizio che pur rientrando nell'ambito di tale diritto perche astrattamente prevedibile sin dall'origine, grazie alla ampiezza del titolo costitutivo, non era stato mai attuato in precedenza. (nella specie, il proprietario del piano terreno di un fabbricato, gravato di una servitu di passaggio a favore del piano superiore, da esercitarsi mediante una scala posta all'esterno del fabbricato, aveva proposto contro il proprietario del fondo dominante due distinte azioni: l'una rivolta ad ottenere la demolizione di una nuova stanza costruita dal convenuto sostenendo che questa importava un aggravamento della servitu ai sensi dell'art 1067 cod civ e l'altra, fondata sull'art 106 8, tendente a far dichiarare legittimo lo spostamento del luogo di Esercizio della servitu, da lui attuato mediante l'erezione in altro luogo di una nuova scala, in sostituzione della vecchia. Il giudice di merito aveva respinto ambedue le domande del presupposto che la costruzione della nuova stanza da parte del proprietario del piano superiore e l'estensione a questa dell'uso della scala non aveva esorbitato dal contenuto originario della servitu, perche prevedibile al momento della Costituzione di essa. La suprema Corte ha cassato questa pronunzia demandando al giudice di rinvio di accertare se l'innovazione introdotta dal proprietario del fondo dominante, pur essendo legittima, avesse reso piu gravoso il concreto Esercizio della servitu e se la nuova scala costituisse o meno un luogo egualmente comodo per l'Esercizio di tale diritto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068, Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)