Sez. 5, Sentenza n. 6788 del 08/02/2006 Cc. (dep. 23/02/2006) Rv. 234597 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Esecuzione delle operazioni presso impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica - Omessa motivazione sulle ragioni giustificatrici - Integrazione successiva - Limiti - Potere della Cassazione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il decreto motivato con cui il P.M. dispone l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., ha funzione di "documentazione" della motivazione richiesta da tale norma e pertanto il controllo su tale requisito deve avere ad oggetto l'esistenza sia della motivazione preventiva che dei presupposti materiali della deroga, non potendo essere limitato alla verifica della plausibilità della motivazione stessa. Ne deriva che spetta alla Corte, giudice anche del fatto rispetto alle questioni di validità degli atti del procedimento, il potere di accertare autonomamente, anche "ex post", la sussistenza delle condizioni poste dalla citata norma.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)