Sez. 6, Sentenza n. 22746 del 06/03/2003 Cc. (dep. 22/05/2003) Rv. 226056 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Decreto del P.M. che dispone l'utilizzazione di impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica - Situazione di eccezionale urgenza - Motivazione - Desumibilità - Affermazione - Criteri.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema d'intercettazioni telefoniche, la situazione di eccezionale urgenza di cui all'art. 268, comma terzo cod. proc. pen. menzionata nel decreto di autorizzazione, legittimante l'utilizzazione di impianti diversi da quelli della Procura, può essere desunta anche dal complesso della motivazione del provvedimento autorizzativo, a prescindere dalla specifica enunciazione da parte del p.m. (Nel caso di specie, trattandosi di indagine relativa ad un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il Gip aveva richiamato il particolare contesto investigativo nel quale era essenziale l'urgente predisposizione dei mezzi di ricerca della prova anche al fine di interrompere l'esecuzione criminosa in atto, obiettivi che sarebbero stati vanificati dai tempi di attesa della disponibilità e ripristino degli impianti della Procura).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)