Sez. 3, Sentenza n. 2048 del 23/02/2000 (Rv. 534279 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Violazione amministrativa ex art. 10 D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 10 - Vendita di prodotti alimentari senza indicazione del termine minimo di conservazione - "Ratio" della disposizione - Configurabilità della violazione - Condizioni - Fattispecie.
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI
In tema di commercio di prodotti alimentari, l'art. 10 del D.Lgs. n. 109 del 1992, nel richiedere che nelle confezioni delle merci appaia la indicazione del termine minimo di conservazione, cioè la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione, stabilisce anche le modalità con le quali tale indicazione deve essere effettuata, imponendo che la data di cui si tratta sia preceduta dalla dicitura "da consumarsi preferibilmente entro", ovvero che quest'ultima sia seguita dalla indicazione del punto della confezione in cui la data stessa figura. La "ratio" di tale disposizione è quella di consentire al consumatore una immediata e certa identificazione della data di scadenza, eliminando radicalmente ogni possibilità di dubbi o incertezze interpretative. A tal fine, è indispensabile la contestuale presenza, nelle confezioni di cui si tratta, di entrambi gli elementi richiesti dalla legge, la data e la dicitura indicata, e non è consentito supplire in alcun modo alla mancanza di quest'ultima.(Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, che aveva accolto l'opposizione alla ordinanza ingiunzione di pagamento di somma a titolo di sanzione amministrativa per la violazione della citata disposizione, alla stregua del rilievo che la sola stampigliatura contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno di scadenza del prodotto sarebbe stata sufficiente ad integrare gli elementi richiesti dalla normativa in questione, con l'ausilio della diligenza del consumatore.)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)