Sez. 2, Sentenza n. 3383 del 15/02/2007 (Rv. 594739 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo - Disciplina relativa alla garanzia per i vizi della cosa venduta - Applicabilità immediata - Esclusione - Tutela del promissario acquirente - Rimedi esperibili.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)
In tema di contratto preliminare, la consegna della cosa effettuata prima della stipula del contratto defintivo non determina la decorrenza dei termini previsti dall'art. 1495 cod. civ. per fare valere la garanzia per i vizi non conosciuti, atteso che l'onere della tempestiva denuncia presuppone il trasferimento del diritto. Pertanto, nel caso in cui la cosa risulti affetta da vizi non considerati al momento della stipula del preliminare, il promissario acquirente anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene può non soltanto agire in risoluzione del contratto- perchè l'obbligo assunto dal promittente venditore è quello di trasferire l'immobile esente da vizi che lo rendano inidoneo o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore- ma, di fronte al rifiuto del venditore di stipulare, può anche optare per l'adempimento in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., agendo contemporaneamente con l'azione di riduzione del corrispettivo senza che a detta facoltà possano essere opposte la decadenza o la prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)