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Sez. 2, Sentenza n. 9560 del 01/10/1997 (Rv. 508402 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Presenza di vizi nella cosa promessa - Promissario - Acquirente immesso nel possesso anticipato del bene - Azioni esperibili dal medesimo - Obbligo di rispettare le condizioni ed i termini di cui agli artt. 1495 e 1497 cod. civ. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508402-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

La presenza di vizi nella cosa promessa in vendita legittima il promissario acquirente immesso nel possesso anticipato del bene oggetto del preliminare alla sospensione del pagamento del prezzo ("inademplenti non est adimplendum"), a chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, nonché in alternativa, a cumulare alla richiesta della pronuncia costitutiva degli effetti della vendita non conclusa (art. 2932 cod. civ.) l'azione diretta all'esatto adempimento e, quindi, la richiesta di condanna dell'inadempiente all'eliminazione a sue spese dei vizi della cosa, indipendentemente dalle condizioni e termini di cui agli artt. 1495 e 1497 cod. civ. per la garanzia dei vizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1493, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)