Sez. 2, Sentenza n. 10148 del 26/05/2004 (Rv. 573173 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Preliminare di vendita - Consegna del bene promesso anteriormente alla stipula del contratto definitivo - Inidoneità del bene consegnato o mancanza nello stesso delle qualità promesse - Disciplina relativa alla garanzia per vizi - Inapplicabilità - Tutela del promittente compratore.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)
In tema di contratto preliminare, la consegna dell'immobile oggetto del contratto effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque quello di prescrizione, perché l'onere della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto. Ne consegue che, nel caso del promissario acquirente che sia stato anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene, l'esistenza di vizi non considerati al momento della stipula del preliminare consente al predetto di agire in risoluzione dello stesso preliminare, perché l'obbligo assunto dal promittente venditore è quello di trasferire l'immobile esente da vizi che lo rendano inidoneo all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore; inoltre, il promissario acquirente ben può, a fronte del rifiuto del venditore a stipulare, optare per l'adempimento in forma specifica del preliminare ex art. 2932 cod. civ. agendo contemporaneamente con l'azione "quanti minoris" per la diminuzione del corrispettivo, senza che a detta facoltà possa essere opposta la decadenza o la prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)