Sez. 1, Sentenza n. 9933 del 11/05/2005 (Rv. 582190 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Stipulazione in forma scritta - Necessità - Rinnovazione "per facta concludentia" - Ammissibilità - Esclusione - Contratto scritto con previsione di tacita rinnovazione, per un periodo determinato, in difetto di disdetta entro un termine predefinito - Legittimità della tacita rinnovazione per omesso invio della disdetta - Configurabilità - Fondamento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
In materia di contratti della P.A., la stipulazione in forma scritta è necessaria a pena di nullità e, conseguentemente, deve escludersi la possibilità di una rinnovazione tacita "per facta concludentia". Quando, tuttavia, la rinnovazione dell'originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola dello stesso contratto per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta entro un termine dalle parti prestabilito, la rinnovazione tacita per l'omesso invio della disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola, per un verso non elude la necessità della forma scritta e, per altro verso, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli organi della P.A., deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all'eventuale rinnovazione, di considerare l'opportunità di disdire o no, nel termine pattuito, il contratto medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)