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Sez. L, Sentenza n. 15293 del 21/07/2005 (Rv. 583359 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Stipulazione in forma scritta - Necessità - Possibilità di addivenire alla conclusione mediante lo scambio di proposta e accettazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583359-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

Il requisito della forma scritta, previsto "ad substantiam" per i contratti degli enti pubblici, non esclude che la loro conclusione possa risultare dallo scambio di un insieme di dichiarazioni poste in essere dalle parti contraenti (tra le quali si inserisce la delibera di conferimento dell'incarico da parte dell'ente, comunicata al privato), secondo lo schema della formazione del contratto tra assenti, così come avviene nella negoziazione comune.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 87 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)