Sez. 5 - , Sentenza n. 50202 del 08/10/2019 Cc. (dep. 11/12/2019) Rv. 278049 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale - Valutazione degli elementi di prova - Applicabilità dei principi dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Nel giudizio di prevenzione, considerata l'autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti.(Nella specie, la Corte ha escluso che potesse avere effetto preclusivo della configurabilità della pericolosità sociale del proposto la ritenuta esclusione, nel processo di merito, dell'aggravante mafiosa, giustificata non su una verifica negativa di attendibilità di un collaboratore di giustizia, ma sull'assenza di idonei riscontri ex art. 192 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)