Sez. 5, Sentenza n. 17946 del 15/03/2018 Cc. (dep. 20/04/2018) Rv. 273036 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale - Valutazione degli elementi di prova - Applicabilità dei principi dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Nel giudizio di prevenzione, considerata l'autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192, cod. proc. pen., nè le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non fosse di ostacolo all'emissione della misura di prevenzione la circostanza che il ricorrente fosse stato assolto nel processo di merito inerente all'intestazione fittizia di beni, per carenza di prova, in applicazione dei principi di cui all'art. 192 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)