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Sez. 6, Sentenza n. 1612 del 16/04/1997 Cc. (dep. 02/09/1997) Rv. 209764 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca prevista dal comma terzo dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Provvedimento intervenuto dopo la cessazione della misura di prevenzione personale ma entro il termine di efficacia del sequestro - Legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209764-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Per la legittimità formale della confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, di cui al comma terzo dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è richiesto solo che sia stato rispettato il termine di validità del sequestro, a nulla rilevando che il provvedimento ablatorio intervenga dopo che la misura personale sia già cessata. (Vedi C. cost., sent. n. 465 del 28 dicembre 1993).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)