Sez. 1, Sentenza n. 5396 del 27/10/1995 Cc. (dep. 16/11/1995) Rv. 203097 - 01
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Convalida - In genere | Arrestato posto in libertà prima della convalida - Giudizio di convalida - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Convalida - In genere
Il giudizio di convalida dell'arresto presuppone indefettibilmente l'attualità dello "status detentionis" del soggetto cui la richiesta si riferisce: ne discende necessariamente che, quando l'arrestato sia stato già restituito allo "status libertatis", vi è l'impossibilità giuridica di procedere alla verifica della legittima esecuzione dell'arresto nonché dell'osservanza dei termini relativi sia alla messa a disposizione del pubblico ministero del soggetto privato della libertà sia alla formulazione della richiesta di convalida; e ciò anche per la considerazione che, secondo la vigente disciplina processuale, l'arresto non costituisce un titolo autonomo di detenzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 121 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)