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Sez. 4, Sentenza n. 2918 del 05/10/1999 Cc. (dep. 13/03/2000) Rv. 215685 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - RICHIESTA | Trasmissione del verbale di arresto nel caso in cui l'arrestato sia stato liberato - Termine - Entro l'udienza di convalida - Necessità.
Stato
decisa il 1999-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215685-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - RICHIESTA

In materia di convalida dell'arresto in flagranza, nel caso in cui il pubblico ministero abbia rimesso in libertà l'arrestato, legittimamente il g.i.p. non convalida l'arresto, qualora il verbale di arresto non gli sia stato trasmesso, ex art. 122 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, pur dopo la scadenza del termine di quarantotto ore previsto dall'art. 390, comma 1, cod. proc. pen., ma prima dell'udienza di convalida ovvero non sia stato prodotto nemmeno all'udienza, atteso che il giudizio di convalida deve seguire anche nell'ipotesi in cui il p.m. abbia rimesso in libertà l'arrestato e che la ritualità delle circostanze nelle quali si è verificata la restrizione della libertà è desumibile essenzialmente dal verbale di arresto, che contiene, ai sensi dell'art. 386, comma 3, seconda parte, cod. proc. pen., l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato e che deve pertanto essere in ogni caso trasmesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 386, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 122, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)