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Sez. 1, Sentenza n. 13741 del 18/09/2003 (Rv. 566935 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Danno non patrimoniale - Ansia derivante dall'incertezza sull'esito del processo - Incompatibilità con la consapevolezza della infondatezza o inammissibilità delle proprie istanze - Prova della consapevolezza - Onere a carico di chi la eccepisce.
Stato
decisa il 2003-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566935-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la piena consapevolezza della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità è causa di inesistenza del danno non patrimoniale, perché incompatibile con l'ansia connessa all'incertezza sull'esito del processo; ma di detta consapevolezza deve fornire la prova chi la eccepisce per negare l'esistenza dell'indicato danno.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)