Sez. 2, Sentenza n. 2202 del 30/01/2008 (Rv. 601672 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Eccesso di velocità accertata a mezzo di "autovelox" - Presenza al rilevamento di uno dei soggetti di cui all'art. 12 cod. strada - Necessità - Successiva fase di sviluppo e stampa del negativo della fotografia - Presenza dei predetti soggetti - Necessità - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato (cosiddetto "autovelox"), il momento decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l'art. 12 del codice della strada demanda l'espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un'attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere nè presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell'infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato art. 12.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 12, Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384), (Reg. Esec. Cod. Strada art. 385)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)