Sez. 1, Sentenza n. 6634 del 09/05/2002 (Rv. 554248 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata della violazione - Impossibilità - Redazione di due distinti verbali di accertamento e di contestazione - Necessità - Esclusione - Violazione limiti velocità - Autovelox - Accertamento demandato esclusivamente alla macchina - Sussistenza - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni al codice della strada, qualora, nelle ipotesi previste dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del predetto codice, non sia stata eseguita la contestazione immediata dell'infrazione, l'organo accertatore non deve compilare due distinti verbali - uno di accertamento ed uno di contestazione dell'illecito -, ma, ai sensi l'art. 385 dello stesso regolamento, compila un unico verbale, nel quale inserisce gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire, specificando i motivi per i quali non ha potuto procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando da cui dipende, il quale procede alla notifica al trasgressore di uno degli originali dello stesso atto (se redatto in più originali), ovvero di una copia autentica. I dati contenuti nel verbale ben possono, nel caso di violazione dei limiti di velocità accertati mediante apparecchiatura automatica (c.d. autovelox), essere desunti dalla fotografia scattata dall'apparecchiatura regolarmente omologata, alla quale, dunque, può dirsi demandato non l'integrale accertamento dell'illecito, bensì il solo rilevamento dei dati da porre a fondamento della contestazione, mentre l'attività amministrativa, consistente nella redazione del verbale(contenente i dati desunti dalla macchina), è eseguita dall'organo accertatore, al quale spetta il compito di posizionare l'apparecchiatura e di vigilare sul suo normale funzionamento.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200, Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 385
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)