Sez. 3, Sentenza n. 2677 del 14/12/1970 (Rv. 349107 - 01)
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITA PER LA PERDITA - FINALITA - LIMITI.*
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITA PER LA PERDITA - FINALITA - LIMITI.*
La funzione dell'indennita prevista dall'art 4 della legge 27 gennaio 1963 n 19, sull'avviamento commerciale, non e quella di privare il locatore, trasferendolo per intero nel patrimonio del conduttore, di qualunque incremento patrimoniale sia per derivare dall'uso diverso del suo immobile, bensi quella di impedire che esso locatore venga a locupletarsi, beneficiando dell'avviamento che il conduttore aveva dato alla sua azienda. Pertanto l'indennizzo della perdita dell'avviamento e ipotizzabile soltanto nei limiti dell'utilita che il locatore puo trarre direttamente dalla perdita dell'avviamento sofferta dal conduttore. (V 3083'68, mass n 335964 2053'68, mass n 334173).*
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)