Sez. 3, Sentenza n. 27334 del 12/12/2005 (Rv. 590465 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Mancanza di "causa acquirendi" - Restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto - Ripetizione di indebito - Configurabilità - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
In caso di mancanza di una "causa adquirendi", sia in caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, che in caso di qualsiasi altra causa la quale faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. (Nella specie la S.C., esclusa la configurabilità di un contratto di mutuo, e ravvisando ricorrere un contratto di società o associativo, in difetto della proposizione di un'"actio indebiti" ha escluso l'esistenza dell'interesse a ricorrere in riferimento al motivo di censura avente ad oggetto esclusivamente la nullità del contratto per difetto di forma).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2003, Cod. Civ. art. 2247
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)