Sez. 3, Sentenza n. 3994 del 23/02/2006 (Rv. 587531 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Sussistenza per essere venuta meno la causa di pagamento - Necessità - Sussistenza per mancanza della causa di pagamento sin dall'origine - Ammissibilità - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
In tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di ripetizione esperita da una società titolare di uno stabilimento industriale nei confronti del proprio fornitore di gas metano che le aveva applicato, quale corrispettivo del contratto, l' imposta di consumo dal medesimo pagata all'Erario in forza dell'articolo 10 del d.l. 7 febbraio 1977 n.15 conv. nella legge 7 aprile 1977 n.102, in quanto la società utente aveva corrisposto una quota di prezzo indebitamente maggiore rispetto a quanto determinato nel contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)