Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 22/06/2007 (Rv. 597987 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Mancanza della "causa debendi" - Sia coeva sia successiva al pagamento - Configurabilità - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
In tema di indebito oggettivo di cui all'articolo 2033 cod. civ., la mancanza di "causa debendi" a sostegno dell'azione di ripetizione può essere sia coeva al pagamento, sia successiva ad esso. (Nella specie, la corte di merito aveva accolto la domanda della banca trattaria che, avendo pagato l'assegno posto all'incasso dal giratario - prima del sequestro penale per fatti a lui estranei - presso altra banca, aveva reclamato dal medesimo la restituzione dell'importo: la S.C. ha rigettato il ricorso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 1997, Cod. Civ. art. 2024, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)