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Sez. 1, Sentenza n. 1921 del 03/02/2004 (Rv. 569833 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Durata del processo - Individuazione, nella durata complessiva, del segmento temporale attribuibile all'apparato giudiziario - Necessità - Ragionevolezza della durata di tale segmento temporale - Valutazione relativa.
Stato
decisa il 2004-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569833-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di valutazione relativa alla durata non ragionevole del processo, il giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, una volta individuato l'intero arco temporale del processo, deve operare una selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli riferibili all'operato del giudice, sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento; ciò che risulta da tale sottrazione costituisce il tempo complessivo imputabile al giudice, inteso come "apparato giustizia" (ossia come complesso organizzato di uomini, mezzi e procedure necessari all'espletamento del servizio), in relazione al quale deve essere emesso il giudizio inerente alla ragionevolezza o meno della durata del processo, senza che sia tuttavia possibile considerare tutto il tempo riferibile all'apparato giudiziario come tempo eccedente la durata ragionevole, atteso che ogni processo, anche il più celere, ha una durata fisiologica collegata allo svolgimento delle varie fasi, delle attività che vi si compiono e degli eventuali diversi gradi di giudizio in cui esso si è articolato, sicché è necessario verificare di volta in volta se le singole attività che sono state in esso compiute siano o no tali da giustificarne la concreta durata, non ravvisandosi né sul piano normativo né nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo una regola di identificazione quantitativa certa e predefinita di durata media, oltre la quale la durata debba considerarsi sempre irragionevole.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)