Sez. 1, Sentenza n. 11715 del 01/08/2003 (Rv. 565569 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Nozione di ragionevole durata - Apprezzamento di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la ragionevolezza della durata di un processo è nozione variabile, che non si presta ad un'identificazione quantitativa certa e predefinita; il relativo accertamento si sostanzia in una tipica valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, salvo che per vizio di motivazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)