Sez. 1, Sentenza n. 363 del 14/01/2003 (Rv. 559657 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Durata del processo - Individuazione, nella durata complessiva, del segmento temporale attribuibile all'apparato giudiziario - Necessità - Ragionevolezza della durata di tale segmento temporale - Valutazione relativa - Criteri.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, l'oggetto dell'accertamento è costituito dal mancato rispetto del termine ragionevole del processo, accertamento il cui percorso è, dalla stessa legge, individuato nella valutazione della complessità del caso ed, in relazione a questa, del comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione. È pertanto, necessario che il giudice, una volta individuato l'intero arco temporale del processo, operi un'analitica selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli attribuibili all'operato del giudice, sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento; quanto risulta da tale sottrazione costituisce il tempo complessivo attribuibile al giudice, inteso come "apparato giustizia" (cioè come complesso organizzato di uomini, mezzi e procedure necessari all'espletamento del servizio), ed in relazione ad esso va emesso il giudizio circa la ragionevolezza o meno della durata. Quanto, poi, alla complessità del caso, si tratta di un giudizio di merito (il quale, se logicamente e congruamente motivato, sfugge alla censura di legittimità) che attiene, in generale, alla materia ed al tipo di procedura trattata, nonché, in particolare, alla novità o "serialità" delle questioni discusse, al numero delle parti e delle domande, alla tipologia (qualitativa e quantitativa) dell'istruttoria espletata, alla presenza di sub procedimenti sommari, ecc. (la S.C. ha così cassato la sentenza che, pur avendo operato la menzionata sottrazione, aveva del tutto omesso di valutare la ragionevolezza o meno del tempo attribuibile al giudice, limitandosi all'assiomatica considerazione che "il termine ragionevole per lo svolgimento del doppio grado di giurisdizione non sembra nella specie essere stato rispettato").
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)