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Sez. 1, Sentenza n. 6796 del 24/05/2000 (Rv. 536864 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO | Principio devolutivo - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536864-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO

In tema di opposizione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, il principio, in forza del quale il giudice, senza alcun condizionamento relativo all'assolvimento dell'onere probatorio, può dedurre da ogni atto acquisito la prova della sussistenza o meno dei presupposti di detta dichiarazione, non implica una deroga ai principi fissati per l'appello dall'art. 342 cod. proc. civ. - con la conseguenza che, in sede di gravame avverso la pronuncia del tribunale che abbia indagato su tali requisiti, il riesame del giudice di secondo grado resta consentito nei limiti in cui sia stato chiesto con specifici motivi d'impugnazione - e dall'art. 346 stesso codice - con la conseguenza che la parte vittoriosa che intenda chiedere al giudice del gravame la conferma della decisione impugnata in relazione alle questioni non esaminate in primo grado ha l'onere di riproporre espressamente tali questioni, pena la presunzione di rinuncia alle stesse -.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)