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Sez. 1, Sentenza n. 11079 del 11/06/2004 (Rv. 573545 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO | Poteri officiosi del giudice di merito - Estensione al giudizio di appello - Limiti - Fattispecie in tema di estensione del fallimento ai sensi dell'art. 147 legge fallim.
Stato
decisa il 2004-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573545-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO

I poteri d'ufficio di cui è dotato il tribunale quanto alla dichiarazione di fallimento persistono anche nel giudizio di opposizione, e l'officiosità del processo non è limitata allo svolgimento del giudizio di primo grado, ma prosegue nel successivo grado di appello; l'officiosità, tuttavia, non implica una deroga ai principi fissati per l'appello dall'art. 342 cod. proc. civ. Pertanto, mentre in primo grado il giudizio, per la sua natura pienamente devolutiva, non resta vincolato dagli eventuali motivi, in sede di gravame avverso la pronuncia del tribunale, invece, non subisce deroghe il principio secondo cui l'ambito del giudizio, con la conseguente cristallizzazione del "thema decidendum", su cui il giudice di secondo grado è chiamato a pronunziarsi, è determinato dalle questioni effettivamente devolute con gli specifici motivi di impugnazione, oltre quelle rilevabili d'ufficio che delle stesse costituiscano l'antecedente logico ed in ordine alle quali non sia intervenuta pronuncia in prime cure. (Nella fattispecie la S.C. ha statuito che la corte di appello, investita della questione se il soggetto dichiarato fallito in estensione del fallimento di società in nome collettivo, ai sensi dell'art. 147 legge. fall., fosse o meno socio occulto della società, non poteva conoscere della diversa questione relativa all'esistenza di una società di fatto tra la stessa società in nome collettivo e tale soggetto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)