Sez. 1, Sentenza n. 14736 del 03/10/2003 (Rv. 567315 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO | Principio devolutivo - Applicabilità - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO
In tema di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento, il giudizio di gravame, che non si sottrae al principio devolutivo, è governato dalla norma di cui all'art. 342 cod. proc. civ. che, per l'appellante, individua nei motivi specifici di impugnazione i limiti della devoluzione, donde l'inammissibilità di un motivo di appello formulato per la prima volta in comparsa conclusionale depositata al termine del giudizio di gravame, e poi (come nella specie) riproposto come motivo di ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)