Sez. 2, Sentenza n. 1515 del 22/05/1974 (Rv. 369644 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO.*
Le distanze tra le costruzioni possono essere stabilite dai regolamenti edilizi e dai piani regolatori anche indirettamente, mediante la previsione di zone di rispetto, che si ottengono facendo Obbligo a ciascun proprietario di costruire solo ad una determinata distanza dal confine tra i fondi, con gli stessi effetti che derivano dall'inosservanza delle norme del codice civile in materia di distanza (demolizione e riduzione in pristino). (V 1615'73, mass n 364463; 3020'72, mass n 360777).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)