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Sez. 3, Sentenza n. 20 del 05/01/1983 (Rv. 424818 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - PICCOLI COLONI - EQUIPARAZIONE, AI FINI DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, AI GIORNALIERI DI CAMPAGNA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424818-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - PICCOLI COLONI - EQUIPARAZIONE, AI FINI DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, AI GIORNALIERI DI CAMPAGNA - LIMITI.*

L'art. 8 della legge 12 marzo 1968 n. 334 (recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura), nello stabilire che i "piccoli coloni" sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna, ha inciso sui momenti della denuncia, dell'accertamento e della quantificazione del contributo, ma non ha comportato affatto l'esonero, in favore dei primi, dalla definitiva incidenza della quota parte della contribuzione posta per legge a loro carico ed anticipata dal concedente, in quanto detta equiparazione, oltre ad essere incompleta (non riguardando la materia delle assicurazioni Inail, ma solo quella delle assicurazioni INPS e INAM), non vale ad escludere che, mentre il giornaliero di campagna è un lavoratore dipendente, tale non è il "piccolo colono", il quale, associandosi con il concedente, compartecipa alle spese, oltre che all'alea, dell'impresa. (V 3211/82, mass n 421153; (V 6545/81, mass n 417386).*

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1968 num. 334 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)