Sez. L, Sentenza n. 3211 del 25/05/1982 (Rv. 421153 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - PICCOLI COLONI - INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - CARATTERE INNOVATIVO DELLA LEGGE N. 334 DEL 1968 - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - PICCOLI COLONI - INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - CARATTERE INNOVATIVO DELLA LEGGE N. 334 DEL 1968 - INSUSSISTENZA.*
I "piccoli coloni", non essendo lavoratori dipendenti dai proprietari concedenti, devono ritenersi soggetti all'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi della lettera b dell'art. 5 del T.U. 1124 del 1965 che fa, a tal fine, menzione dei prestatori di lavoro autonomo in agricoltura. Ad essi, pertanto, in caso di infortunio, non è dovuta l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, che l'art. 213 dello stesso T.U. Riserva ai soli soggetti indicati dalle lettere a) e C) del suddetto art. 5 e cioè ai lavoratori fissi o avventizi e ai sovrastanti ai lavori di aziende agricole o forestali, senza che tale limitazione sia stata soppressa per effetto della entrata in vigore della legge 12 marzo 1968 n. 334, la quale non riguarda la materia delle assicurazioni Inail, ma solo quella delle assicurazioni INPS e INAM. (V 6545/81, mass n 417386).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 5, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 213 CORTE COST., Legge 12/03/1968 num. 334 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)