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Sez. 3, Sentenza n. 1242 del 13/03/1978 (Rv. 390589 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE TEMPESTIVA AD ALMENO UNO DEI LITISCONSORTI NECESSARI - SUFFICIENZA - NOTIFICAZIONE TARDIVA AGLI ALTRI LITISCONSORTI - EQUIPARAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
Stato
decisa il 1978-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390589-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE TEMPESTIVA AD ALMENO UNO DEI LITISCONSORTI NECESSARI - SUFFICIENZA - NOTIFICAZIONE TARDIVA AGLI ALTRI LITISCONSORTI - EQUIPARAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*

Nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, l'impugnazione notificata nei termini ad uno o ad alcuni soltanto dei litisconsorti ha effetto conservativo e impedisce il verificarsi della decadenza, che normalmente consegue all'inutile decorso di un termine perentorio, in quanto la tardiva notificazione del gravame all'altro o agli altri litisconsorti necessari consegue l'effetto di rendere integro il contraddittorio, con gli stessi risultati del provvedimento previsto dall'art 331 cod proc civ. (V 1486/77, mass n 385201).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)