Sez. 3, Sentenza n. 1242 del 13/03/1978 (Rv. 390589 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE TEMPESTIVA AD ALMENO UNO DEI LITISCONSORTI NECESSARI - SUFFICIENZA - NOTIFICAZIONE TARDIVA AGLI ALTRI LITISCONSORTI - EQUIPARAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE TEMPESTIVA AD ALMENO UNO DEI LITISCONSORTI NECESSARI - SUFFICIENZA - NOTIFICAZIONE TARDIVA AGLI ALTRI LITISCONSORTI - EQUIPARAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
Nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, l'impugnazione notificata nei termini ad uno o ad alcuni soltanto dei litisconsorti ha effetto conservativo e impedisce il verificarsi della decadenza, che normalmente consegue all'inutile decorso di un termine perentorio, in quanto la tardiva notificazione del gravame all'altro o agli altri litisconsorti necessari consegue l'effetto di rendere integro il contraddittorio, con gli stessi risultati del provvedimento previsto dall'art 331 cod proc civ. (V 1486/77, mass n 385201).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)