Sez. L, Sentenza n. 3766 del 26/07/1978 (Rv. 393295 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PERIODO DI INDENNIZZABILITA - DISCIPLINA EX ART 14 DELLA LEGGE N 456 DEL 1943 - ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA AI CASI DI SILICOSI MANIFESTATISI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELL'INSUSSISTENZA DEL RISCHIO AL MOMENTO DELL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CONFIGURABILITA - DEROGA AL PRINCIPIO DELL'APPLICABILITA DELLA TUTELA ASSICURATIVA AI SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCORA IN ATTO - ESCLUSIONE - DEROGA AL MEDESIMO PRINCIPIO AD OPERA DEL TU APPROVATO CON IL DPR N 1124 DEL 1965 - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PERIODO DI INDENNIZZABILITA - DISCIPLINA EX ART 14 DELLA LEGGE N 456 DEL 1943 - ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA AI CASI DI SILICOSI MANIFESTATISI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELL'INSUSSISTENZA DEL RISCHIO AL MOMENTO DELL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CONFIGURABILITA - DEROGA AL PRINCIPIO DELL'APPLICABILITA DELLA TUTELA ASSICURATIVA AI SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCORA IN ATTO - ESCLUSIONE - DEROGA AL MEDESIMO PRINCIPIO AD OPERA DEL TU APPROVATO CON IL DPR N 1124 DEL 1965 - INSUSSISTENZA.*
L'art 14, comma primo, della legge 12 aprile 1943 n 456, che ha esteso la tutela assicurativa contro le malattie professionali anche ai casi di silicosi manifestatisi prima della sua entrata in vigore contiene un'eccezione al principio che il rischio non deve essersi gia verificato al momento dell'instaurazione del rapporto assicurativo, ma nessuna deroga introduce all'altro principio, secondo cui la tutela assicurativa introdotta dalla legge riguarda i soggetti il cui rapporto di lavoro sia ancora in atto al momento della sua entrata in vigore, per cui solo l'attualita del rapporto crea l'Obbligo dell'Assicurazione e fa quindi instaurare in concreto il rapporto assicurativo con l'Inail. Ne quest'ultimo principio e derogato dal tu delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno 1965 n 1124, nel quale (nell'allegato relativo alla tabella delle lavorazioni per le quali e obbligatoria l'Assicurazione contro la silicosi) contrariamente a quanto previsto per le malattie contratte in altre e diverse lavorazioni, non si indica alcun periodo massimo di indennizzabilita dalla data di cessazione del rapporto, dal momento che la mancata previsione di tale periodo attiene all'operativita del rapporto assicurativo costituito in costanza di rapporto di lavoro, ma nulla modifica per quanto attiene alla Costituzione del rapporto assicurativo che non poteva avvenire per i rapporti di lavoro gia cessati al momento dell'introduzione della tutela assicurativa obbligatoria. (Conf 1076/76, mass n 379753; (Conf 2659/75, mass n 376624; (Conf 2031/75, mass n 375749; (Conf 1942/75, mass n 375641; (Conf 1582/73, mass n 364410).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/05/1929 num. 928 CORTE COST., Legge 12/04/1943 num. 455 art. 14, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)