Sez. L, Sentenza n. 1942 del 17/05/1975 (Rv. 375641 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA - SOGGETTI DI RAPPORTI DI LAVORO ESTINTI PRIMA DELLA LEGGE ISTITUTIVA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - ESTENSIONE DELL'ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA - SOGGETTI DI RAPPORTI DI LAVORO ESTINTI PRIMA DELLA LEGGE ISTITUTIVA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - ESTENSIONE DELL'ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il secondo comma dell'art 13 DL 13 maggio 1929 n 928, secondo cui non e dovuta indennita assicurativa per malattie professionali manifestatesi in operai che abbiano cessato di prestare la loro opera prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva della Assicurazione obbligatoria, non e stato abrogato da alcuna legge successiva: non dal RD 17 agosto 1935 n 1765, stabilente un nuovo trattamento unitario degli infortuni e delle malattie professionali, il cui art 76 fa espresso riferimento all'efficacia delle Disposizioni anteriori; non dall'art 14 e 12 aprile 1943 n 455, che, estendendo alla silicosi la protezione assicurativa anche per il caso di malattia manifestatasi prima della sua entrata in vigore, abrogo il primo comma dell'art 13 cit ma lascio inalterato il secondo; non dal DPR 30 giugno 1965 n 1124, che, dettando nuove norme sulle assicurazioni sociali, lascio espressamente in vigore con l'art 276 le Disposizioni transitorie (tra cui il cit art 14 cn 455'1943). Da cio consegue che il principio generale, espresso dal citato secondo comma dell'art 13, secondo cui non si puo riconoscere un diritto di indennita assicurativa a chi piu non eserciti l'attivita rischiosa protetta, si applica alla legge n 455 del 1943, che estese la protezione assicurativa alla silicosi; con l'ulteriore conseguenza che non ha diritto all'indennita l'operaio, affetto da silicosi, licenziato nel 1936. (V 1582/73, mass n 364410).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/05/1929 num. 928 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 76, Legge 12/04/1943 num. 455 art. 14, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 276
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)