Sez. 3, Sentenza n. 1964 del 24/03/1980 (Rv. 405596 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - VERSAMENTO DEL PREZZO AL TERZO ACQUIRENTE - TERMINE - DECORRENZA IN CASO DI CONTESTAZIONE DEL PREDETTO DIRITTO DI RISCATTO.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - VERSAMENTO DEL PREZZO AL TERZO ACQUIRENTE - TERMINE - DECORRENZA IN CASO DI CONTESTAZIONE DEL PREDETTO DIRITTO DI RISCATTO.*
Per effetto dell'entrata in vigore della legge interpretativa 8 gennaio 1979, n 2, applicabile anche ai giudizi in corso, il termine da osservare, in caso di riscatto del fondo previsto dalla legge n 590 del 1965, per il versamento del prezzo al terzo acquirente decorre, ove sorga contestazione, non gia dalla data della dichiarazione di riscatto (tenuto conto, eventualmente, della sospensione di esso nell'ipotesi di presentazione della domanda di mutuo agevolato), bensi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza con cui il diritto di riscatto e stato riconosciuto. (Conf 5539/79, mass n 402123; (Conf 5002/79, mass n 401661).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)