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Sez. L, Sentenza n. 16679 del 24/08/2004 (Rv. 576183 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE | Effetto invalidante - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576183-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE

L'errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso)che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'errore in relazione alla condotta di un assicurato che aveva prima richiesto all'INPS la costituzione di una posizione assicurativa e poi all'INADEL la corresponsione dell'assegno vitalizio, richiesta, quest'ultima, che veniva a precludere la costituzione della posizione presso l'INPS)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1431

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)