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Sez. 5, Sentenza n. 16236 del 31/07/2015 (Rv. 636095 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Domanda di riduzione d'imposta ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Formulazione in appello - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636095-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'ICI, la domanda di riduzione d'imposta ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, formulata non con il ricorso di primo grado ma per la prima volta in appello, non può essere accolta, ostandovi la preclusione posta dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale, in sede d'impugnazione dinanzi alla commissione tributaria regionale, non possono essere proposte domande o eccezioni nuove che non siano rilevabili anche d'ufficio, mutando altrimenti gli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)