Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014 (Rv. 633484 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Appello - Divieto di proporre domande nuove - Violazione - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, primo comma, cod. proc. civ., è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicchè la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio. (In applicazione di tale principio la S.C. ha riformato la sentenza di appello che, aveva affermato la responsabilità del condomino e degli amministratori, evocati in giudizio ex art. 2043 cod. civ. per "culpa in vigilando" in relazione all'esecuzione di lavori condominiali, anche per "culpa in eligendo" in ordine all'individuazione dell'impresa, comportando la diversità del titolo dei fatti a fondamento della pretesa la novità della domanda).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)