diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6347 del 03/05/2002 (Rv. 554085 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | "Ius novorum" - Esclusione - Effetti.
Stato
decisa il 2002-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554085-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Il principio generale dell'esclusione dello "ius novorum" nel giudizio di appello, che trova espressa applicazione nel nuovo processo tributario in virtù dell'art. 57 del d.P.R. n. 546 del 1992, a norma del quale dinanzi alla commissione tributaria regionale non possono essere proposte domande od eccezioni nuove che non siano rilevabili anche di ufficio, comporta la preclusione del mutamento in secondo grado degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e non della diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio in relazione a quelli già acquisiti al processo.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1992 num. 546 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)